DECRETO DIGNITA’ (DECRETO LEGGE N. 87 DEL 12 LUGLIO 2018)

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25/07/2018

Il decreto Dignità entrato in vigore il 14 luglio 2018 prevede rilevanti modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.

L’art. 1 del Decreto si applica a:

•  Contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente all’entrata in vigore  del decreto (ovvero il 14 luglio 2018)

•   Ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del decreto (ovvero il 14 luglio 2018).

 

Il decreto stabilisce un termine di durata dei contratti a tempo determinato con lo stesso datore di lavoro:

•   Non superiore a 12 mesi (anziché gli attuali 36) e in tal caso il contratto sarà ACAUSALE ossia non sarà necessario apporre una causa giustificatrice del rapporto      stesso.

•  Non superiore a 24 mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti causali:

          1. Esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;

          2. Esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.

 

Di conseguenza la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, non può superare i 24 mesi (anziché gli attuali 36 mesi).

Nell’eventualità suddetto limite sia superato per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti esso si trasformerà in un contratto a tempo indeterminato alla data di tale superamento.

L’apposizione del termine deve risultare da atto scritto e in tale atto, in caso di rinnovo devono essere indicate le predette esigenze (temporanee ed oggettive, ovvero connesse ad incrementi temporanei) in base alle quali è stipulato. In caso di proroga dello stesso rapporto, tale indicazione si rende necessaria solo se si superano i 12 mesi COMPLESSIVI.

E’ doveroso rammentare infine, che il rapporto a tempo determinato può essere prorogato per un massimo di 4 volte (anziché le attuali 5) nell’arco di 24 mesi. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta (anziché sesta) proroga.

 

Mario Vacca