La residenza fiscale all’estero

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02/07/2018

L’individuazione della residenza fiscale della persona fisica è disciplinata dal nostro ordinamento giuridico con specifiche disposizioni contenute nell’art. 2, comma 2, Tuir.

Al riguardo occorre presentare la dichiarazione dei redditi in Italia se per la maggior parte del periodo di imposta ci si trova nei seguenti casi:

  • La persona è iscritta nell’anagrafe della popolazione residente;
  • Pur residente all’estero ha il domicilio nel territorio dello Stato, definito come sede principale degli affari e degli interessi di cui all’art. 43, comma 1, c.c.;
  • Mantiene la residenza nel territorio dello Stato, identificata come dimora abituale dell’individuo , di cui all’art. 43, comma 2, c.c.

Qualora la persona fisica si trasferisca in un paradiso fiscale, l’onere di dimostrare di essere realmente stabili all’estero viene posto in capo al contribuente grazie ad una presunzione legale relativa che il legislatore ha introdotto con l’art. 1 comma 83, lettera a) l. 244/2008 del Testo Unico sulle Imposte.

In ordine all’art. 2, comma 2-bis Tuir, si considerano residenti in Italia, a meno di prova contraria, i cittadini cancellati dall’anagrafe della popolazione residente e trasferiti in Stati a fiscalità privilegiata.

Il cittadino che vuole emigrare e stabilire la propria residenza fiscale all’estero deve cancellarsi dall’anagrafe della popolazione residente del suo comune ed iscriversi all’Aire (anagrafe italiani residente all’estero). Bisogna considerare però, che quest’ultima, non basta a dimostrare l’effettivo trasferimento in altro Paese giacché Vi sono altri elementi sostanziali che l’Agenzia delle Entrate considera grazie alla circolare 304/1997 del Min.Fin., ed una tra tutte è la dimora dei propri affetti (residenza e domicilio di moglie e figli).

Precise istruzione in tema di residenza fiscale sono riportate anche nel Manuale operativo in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali del C.do generale della Guardia di Finanza. Il documento chiarisce che la cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente e l’iscrizione all’Aire non costituiscono elementi determinanti per escludere il domicilio o la residenza nello Stato, giacché questi ultimo possono essere desunti con ogni mezzo di prova, anche in contrasto con quanto iscritto nei registri.

Sul tema si sono espressi gli ermellini con la sentenza n. 13114 del 21 marzo 2018 e n. 16634 depositato il 25 giugno,  con la quale è stato confermato che la mera iscrizione all’Aire non è condizione sufficiente ad escludere la residenza fiscale del soggetto sul territorio italiano. Si considerano in ogni caso residenti in Italia le persone iscritte alle anagrafi della popolazione residente, in applicazione del criterio formale di cui all’art.2 del TUIR, e il trasferimento all’estero non rileva finchè non risulti la cancellazione dall’Anagrafe di un Comune italiano.

 

Mario Vacca

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