Anti-money laundering: the evaluation of the accountant on his own business

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15/10/2019

In Tema di antiriciclaggio il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha emesso delle regole tecniche ed attuative in conformità al D.lgs. n. 231/2007 modificato e ampliato dal D.lgs. n.90/2017.

La normativa in vigore demanda agli Organismi di Autoregolamentazione (perciò l’Ordine stesso) di elaborare ed aggiornare delle regole vincolanti per i commercialisti iscritti.

Queste regole tecniche specificano che i commercialisti per i loro clienti e sul loro studio dovranno fare una valutazione complessiva del rischio (artt. 15 e16, D.lgs. 231/2007); procedere ad una adeguata verifica della clientela (artt. 17 e 30, D.lgs. 231/2007) e rispettare una attenta conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni (artt. 31, 32 e 34, D.lgs. 231/2007). Infine vi è anche un obbligo specifico di formazione per la tematica di antiriciclaggio per il commercialista.

La cosa più imminente è la obbligatorietà per il singolo iscritto all’Albo di fare la autoregolamentazione del rischio di autoriciclaggio del proprio studio (che poi dovrà essere rinnovata ogni tre anni).

Obbligatorietà nata dalle regole tecniche che sono considerate fonti normative integrative della norma primaria e non norme regolamentari subordinate (vedasi lo studio n.1/2018/B del Notariato). Tali regole dovevano essere recepite entro sei mesi (23/07/2019) ma sono andate in proroga al 1/1/2020 (informativa n.68 CNDCEC 18.07.2019)

In questi prossimi mesi il CNDCEC promuoverà specifiche attività formative in modalità e-learning e linee guida esemplificative. Decorso tale periodo (perciò da Gennaio 2020) le regole saranno considerate vincolanti per tutti gli iscritti.

Ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.lgs. n.231/2007 il professionista obbligato deve adeguarsi e per fare ciò è consigliabile che si affidi a professionisti terzi

Estratto della Sezione III Art. 26. n.231/2007

Esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi (1)

1. Ferma la responsabilità dei soggetti obbligati in ordine agli adempimenti di cui al presente Titolo, è consentito ai medesimi di ricorrere a terzi per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c).

2. Ai fini della presente sezione, si considerano «terzi»:

a) gli intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2;

b) gli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c) limitatamente alle operazioni di importo inferiore a 15.000 euro, relative alle prestazioni di servizi di pagamento e all'emissione e distribuzione di moneta elettronica di cui all'articolo 17, comma 6;

c) gli intermediari bancari e finanziari aventi sede in altri Stati membri;

d) gli intermediari bancari e finanziari aventi sede in un Paese terzo, che:

1) sono tenuti ad applicare misure di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti di livello analogo a quelle previste dalla direttiva;

2) sono sottoposti a controlli di vigilanza in linea con quelli previsti dal diritto dell'Unione europea;

e) i professionisti nei confronti di altri professionisti.

(1) Il presente articolo, originariamente inserito nella Sezione II del Capo I del Titolo II, è stato così sostituito dall’ art. 2, comma 1, D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l’intero Titolo II.

Mario Vacca