Beneficio per l’assunzione di over cinquantenni

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16/10/2018

A favore del datore di lavoro del settore privato che assume lavoratori di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi, considerati soggetti molto svantaggiati (cfr. DM 17 ottobre 2017) interviene l’art. 4, commi da 8 a 11 della L. 92/2012 che ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, una riduzione del 50% della contribuzione dovuta.

Il requisito basilare, oltre all’età non inferiore ai 50 anni, è la sussistenza dello stato di disoccupazione di almeno 12 mesi, dichiarata al Centro per l’impiego competente per domicilio, con contestuale sottoscrizione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (c.d. “DID”) che può essere effettuata on line utilizzando il portale www.anpal.gov.it.

Verificati i requisiti, l’assunzione può avvenire sia a tempo determinato che indeterminato, a tempo pieno o part time; l’agevolazione è consentita anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

L’incentivo contributivo cui ha diritto il datore di lavoro consiste in uno sconto del 50%sui contributi a suo carico (INPS e INAIL) per un periodo pari a 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato, 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato (comprese le proroghe) e complessivi 18 mesi in caso di trasformazione di un contratto da tempo determinato a indeterminato che intervenga entro i primi 12 mesi.

Agevolazione per 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato

L’assunzione deve essere effettuata nel rispetto dei principi generali sanciti dall’art. 31 del DLgs. 150/2015 ed in presenza della regolarità contributiva di cui all’art. 1, commi 1175 e 1176 della L. 296/2006.

È utile inoltre ricordare, in tema di assunzioni agevolate, che l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione conseguono la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

Il beneficio in questione non è soggetto alla regola del “de minimis”, ma subordinato alla verifica dell’incremento occupazionale ed è dunque fruibile solo se l’assunzione, la proroga e la trasformazione realizzano un incremento netto del numero dei dipendenti rispetto alla media dei 12 mesi precedenti.

L’incentivo è mantenuto anche nel caso in cui l’incremento non avvenga per dimissioni volontarie del lavoratore, invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro, ovvero licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

Per quanto concerne l’INAIL, il diritto alla riduzione del 50% dei premi è segnalato indicando l’importo delle retribuzioni parzialmente esenti con il codice H, I,  J, K, L, M a seconda del tipo di scadenza contrattuale (L,M; nota INAIL n. 1147/2014).

 

Mario Vacca

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