20/11/2018
L’attuale contesto economico, sempre più caratterizzato da una concorrenza di tipo internazionale e da mercati globali, spesso impone all’imprenditore di allargare la propria area strategia d’affari oltre i confini nazionali. I colossi dell’E-commerce che si occupano delle “vendite a distanza” il più delle volte sono grandi società estere con sede in Unione Europea fuori da essa o nei cosiddetti “paradisi fiscali”.
Nel caso in cui tali vendite superino precise soglie di fatturato fissate da ciascuno Stato membro dell’Unione Europea, questi soggetti sono obbligati a tassare i beni venduti nel paese di destinazione. Si dovrà quindi scegliere alternativamente se identificarsi ai fini IVA oppure nominare un rappresentante fiscale (la nomina è obbligatoria nel caso in cui le vendite vengano effettuate prevalentemente nei confronti di acquirenti privati).
Potrà essere nominata come rappresentante fiscale una persona fisica oppure una persona giuridica che abbia residenza o sede in Italia.
CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA’ E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA
Misurarsi con la normativa e la burocrazia di un altro paese, oltre che con un nuovo mercato, comporta notevoli difficoltà che possono scoraggiare anche la più forte delle motivazioni. Generalmente l’imprenditore che desidera oltrepassare i confini nazionali ha di fronte a sé diverse opzioni, ognuna delle quali risponde ad esigenze strategiche specifiche, e ognuna delle quali comporta problematiche diverse. Prendendo, ad esempio, in esame il caso di un imprenditore intenzionato, non solo ad entrare in un mercato straniero con i propri prodotti, ma a stabilire una propria presenza fisica oltreconfine, si può concentrare l’analisi sulle seguenti tre possibilità:
1. Istituzione di un ufficio di rappresentanza;
2. Costituzione di una società di diritto locale.
3. Costituzione di una stabile organizzazione;
La stabile organizzazione consta, principalmente, di due elementi: la stabilità dell’insediamento e la rappresentanza stabile.
Deve, infatti, essere nominato un soggetto preposto all’esercizio della sede (ovvero la stabile organizzazione) che ha anche autonoma rappresentanza ed autonomia gestionale.
La società estera con sede secondaria in Italia è, obbligata ad iscriversi presso l’Ufficio del Registro Imprese della Camera di Commercio italiana competente per il territorio, e la sede secondaria èsoggetta alle norme sulle scritture contabili, sui rapporti di lavoro e sulla necessità di eventuali autorizzazioni amministrative per lo svolgimento dell’attività.
Quindi, in definitiva è possibile affermare che:
1) una società di diritto estero può lavorare in Italia a condizione che ivi istituisca una stabile organizzazione e si assoggetti alle normative tributarie e fiscali italiane.
2) ogni altra ipotesi di attività di una società estera in Italia, se basata su stabilità e continuità lavorativa non è lecita.
Mario Vacca