Strumenti di allerta della crisi

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28/11/2018

Su invito della commissione europea ma anche dei tanti professionisti che operano nel bel Paese il legislatore italiano nel rivedere gli articoli della legge fallimentare ha dato compiuta formulazione alle procedure di allerta affinché ci sia previsione ed anticipazione delle crisi d’impresa.

In un precedente articolo ho già avuto modo di scrivere che l’attuale impalcatura della legge fallimentare mette le mani nel codice civile ovvero a quelli articoli che governano la gestione d’impresa.

 Oggi si evince che la nuova norma - il D.lgs. recante il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza in attuazione della L. 155/2017, approvato dal Consiglio dei Ministri e sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari - costituisce lo strumento per attivare l’auspicato cambio culturale nell’intercettare la crisi e anche nel fare impresa. A una guida basata per lo più sulla navigazione a vista e sull’analisi del tragitto già fatto, si affianca un “navigatore” per comprendere quale sia la strada da percorrere e quindi la direzione dell’impresa.

In base all’art. 12 si individuano segnalazioni interne, attraverso gli indicatori da adottare e segnalazioni esterne da parte di fornitori qualificati, o dei presidi da costituire per la provvidenziale rilevazione della crisi (art. 3 del Codice che modifica l’art. 2086 c.c.).

L’articolo 14 definisce la crisi in termini di inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate (art. 2 del Codice) e quindi si richiede la valutazione in continuo dell’equilibrio finanziario.

Oltre ai presidi organizzativi si pongono gli obblighi di segnalazione interna   di cui all’art. 13 ed esterna   di cui all’art. 15. I primi, sono stati rivisti nella loro struttura per evitare il rischio di segnalazioni automatiche, pur in assenza di una concreta situazione di crisi, che comporterebbero di fatto l’insorgenza in soggetti che esenti dalla stessa.

Naturalmente ci sono alcune osservazioni giacché la norma individua gli indicatori interni di crisi negli squilibri economici, finanziari e patrimoniali, con il rischio che si pervenga a una pletora di indici, ma il testo del Codice si preoccupa subito di precisare che devono intendersi per tali quelli atti che diano evidenza del rischio di sostenibilità dei debiti scadenti nei mesi successivi o di quelle situazioni che pregiudichino la continuità aziendale nell’esercizio in corso. Il CNDCEC è chiamato ad elaborare gli indici con specifica indicazione di differenziarli per settori di appartenenza e prevedendo indicatori specifici per le società neocostituite e le PMI innovative.

Fortunatamente la norma ha un carattere elastico ove consente all’imprenditore di sostituire gli indici che non ritiene applicabili alla propria realtà proponendone ex ante altri a lui più adeguati a condizione    che ciò venga attestato da un professionista indipendente e ne venga data notizia nella Nota integrativa.

 Come evidenziato poc’anzi tra le osservazioni da evidenziare, ci sarebbe a rivisitazione del punto di tutti gli indicatori   individuati come “significativi” al primo comma dell’art. 13, nello specifico il rapporto tra flusso di cassa e attivo   necessiterebbe di essere rivisto in quanto non immediatamente comprensibile: basti infatti osservare che all’attivo concorrono le disponibilità liquide e l’indicatore peggiorerebbe al crescere di esse.

Gli indici devono essere immediatamente comprensibili nelle cause e razionali nella loro capacità di predire la situazione aziendale agevolando l’organo amministrativo e l’attestatore nel proporre sostituzioni e illustrandone le “ragioni” nella Nota integrativa. Anche il secondo indicatore costituito dal rapporto tra patrimonio netto e passivo, il cui denominatore dovrebbe essere sostituito dall’indebitamento finanziario netto. Con il terzo indicatore il legislatore intenderebbe intercettare una situazione di insostenibilità del debito indagando il rapporto tra oneri finanziari e ricavi ma, sarebbe più utile sostituire il denominatore con la grandezza della marginalità operativa, infatti il volume dei ricavi non è indicativo del livello della sostenibilità del debito.

Oggi solo una parte delle imprese sarebbe attrezzata per rispettare pienamente il principio, redigendo il piano d’impresa, che ne è il necessario presupposto informativo ed infatti le disposizioni del Codice entreranno in vigore soltanto tra 18 mesi con il duplice risultato che ci sia il tempo per rimuovere imprecisione della norma e, soprattutto, per consentire alle imprese di attrezzarsi internamente con organi di controllo.

La nuova norma è una grande opportunità per l’imprenditore e l’impresa e l’auspicio è che ci sia un cambio di mentalità imprenditoriale sin ora improntato sulla navigazione a vista e sul “ho sempre fatto cosi”; in ciò potrà essere fondamentale il ruolo di professionisti interni che assistano l’impresa e per le PMI sarà sempre più opportuno ricorrere alla figura del Temporary Manager.

 

Mario Vacca

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